Lo statuto

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Articolo 1 - COSTITUZIONE, SEDE E DURATA

  1. Ai sensi dell’art.36 e seguenti del Codice Civile, tra la Sezione Unione Industriali di Benevento aderente all’Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) e la Feneal-UIL, la Filca-CISL e la Fillea-CGIL della provincia di Benevento aderenti rispettivamente alle Federazioni nazionali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, è costituita la CASSA EDILE DI MUTUALITA' E DI ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO per gli scopi e i compiti fissati nel presente Statuto.

  2. La Cassa Edile è lo strumento per l'attuazione, nella provincia di Benevento e per le materie indicate nel presente Statuto, dei contratti e accordi collettivi stipulati tra l'ANCE e le Federazioni nazionali dei lavoratori (Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL), nonché tra la sezione dell'Unione Industriali di Benevento e la Feneal-UIL, Filca-CISL e la Fillea-CGIL della provincia di Benevento e per le materie indicate nel presente Statuto, dei contratti e accordi collettivi stipulati tra le medesime Federazioni nazionali dei lavoratori e le Organizzazioni nazionali artigiane di settore ANAEPA-Confartigianato, ANSE/ASSOEDILI-Cna, FIAE-Casartigiani e CLAAI, nonché tra le rispettive Organizzazioni territoriali, secondo quanto previsto dal Protocollo di intesa 18 dicembre 1998 e successive integrazioni e modificazioni. La Cassa Edile è parte del sistema paritetico di categoria che si avvale di un organismo centrale, la Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (di seguito denominata CNCE). Tale sistema è espressione dell’autonomia collettiva ed è basato sul principio di bilateralità e pariteticità.

    Le norme di costituzione e statutarie della Cassa Edile sono stabilite esclusivamente dai contratti ed accordi nazionali stipulati dalle parti di cui al punto 1 del presente articolo e, nell’ambito di quanto da essi previsto, dai contratti ed accordi collettivi territoriali.
    L’organizzazione interna, le funzioni, le regole di accantonamento, di contribuzione e le prestazioni, ivi comprese quelle derivanti dalle intese di cui al secondo comma del successivo articolo 3, sono disciplinate dai contratti ed accordi nazionali stipulati dalle parti di cui al primo comma del presente punto 2 e, nell’ambito di quanto da essi previsto, dai contratti ed accordi collettivi territoriali. Dette pattuizioni nazionali, nonché quelle locali stipulate sulla base di tali pattuizioni determinano direttamente effetti nei confronti della Cassa Edile.

  3. Eventuali pattuizioni, assunte da una o più delle Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui all’ultimo periodo del comma precedente non determinano effetti nei confronti della Cassa Edile.

  4. La Cassa Edile non ha fini di lucro.

  5. Alla "Cassa Edile è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della Cassa.

  6. La Cassa Edile ha sede a Benevento in Via Maria Pacifico snc

  7. La durata è fissata fino allo scioglimento, quindi ha durata illimitata

Articolo 2 - RAPPRESENTANZA LEGALE E FORO COMPETENTE

La rappresentanza legale della Cassa Edile spetta al Presidente di cui al successivo articolo 9.

Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione all'attività della Cassa è competente il Foro di Benevento.

Il domicilio legale degli operai è stabilito presso la sede della Cassa Edile.

Articolo 3 - COMPITI

La Cassa Edile provvede, sulla base dei contratti ed accordi collettivi stipulati ai sensi dei punti 1 e 2 dell’articolo 1 del presente Statuto, a :

  • gestione accantonamenti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
  • prestazioni di previdenza e di assistenza a favore degli iscritti alla Cassa  Edile;
  • ogni altro compito congiuntamente affidato dalle Associazioni nazionali ai sensi dei punti 1 e 2 dell'articolo 1 del presente Statuto e/o, nell'ambito delle direttive di queste, congiuntamente dalle Organizzazioni provinciali di Benevento ad esse aderenti.

Ferma restando l’unitarietà delle prestazioni della Cassa Edile e  dei relativi adempimenti contributivi, la Cassa Edile attuerà, sulla base di accordi stipulati tra le Associazioni nazionali e territoriali di cui al punto 2 dell’articolo 1, aspetti specifici per le Casse Edili in attuazione degli accordi nazionali .

La Cassa Edile attua le direttive emanate dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili in attuazione degli accordi nazionali e/o dei compiti previsti nello Statuto della Commissione medesima

Articolo 4 - ISCRITTI

Sono iscritti alla Cassa  Edile, agli effetti delle disposizioni contenute nel presente Statuto, le imprese e gli operai, compresi gli apprendisti, i cui rapporti siano regolati da contratti e accordi collettivi stipulati tra le Organizzazioni di cui all'articolo 1 del presente Statuto.

Funzioni

La Cassa adempie alle proprie funzioni a favore degli iscritti, indipendentemente dalla natura industriale, artigiana o cooperativistica dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

 

Articolo 5 - RAPPORTO DI ISCRIZIONE

L'iscrizione alla Cassa Edile si realizza secondo le relative modalità stabilite dalla stessa, nel rispetto delle direttive della CNCE attuative di quelle delle parti sociali, volte a fissarne l’omogeneità dei modi, delle forme e dei tempi.

Con l’iscrizione alla CASSA EDILE le imprese e gli operai, compresi gli apprendisti, sono vincolati ad osservare integralmente, in modo correlativo ed inscindibile, gli obblighi ed oneri verso la Cassa Edile derivanti dai contratti, accordi ed atti normativi stipulati dalle Organizzazioni di cui all’articolo 1.

L'iscrizione dell’impresa alla CASSA EDILE, fermi restando gli obblighi di legge e contrattuali, ha una durata minima di quattro anni e si intende tacitamente rinnovata per un ugual periodo, salvo disdetta almeno sei mesi prima della scadenza.

L'iscrizione dell’impresa cessa altresì per chiusura definitiva dell'attività nella provincia.

 

Articolo 6 - CONTRIBUZIONI

Gli obblighi di denuncia, di contribuzione e di versamento alla Cassa Edile sono stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui all'articolo 1 e, nell'ambito di questi, dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di Benevento ad esse aderenti.

I contributi alla Cassa Edile sono versati dalle imprese sulla base dei valori convenzionali delle retribuzioni stabiliti dalle parti di cui al punto 2 dell’art. 1.

Gli obblighi contributivi e di versamento delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile sono correlativi ed inscindibili tra loro.

Il Comitato di Gestione della Cassa Edile, sulla base delle disposizioni di cui al primo comma, stabilisce, con apposito Regolamento, conforme alla direttiva della CNCE, le modalità relative alla denuncia, al versamento dei contributi ed ai provvedimenti necessari per il recupero delle somme dovute.

Le quote di contributo a carico degli operai devono essere loro trattenute - da parte delle imprese - sulla relativa retribuzione.

L’impresa è responsabile dell'esatto versamento della quota di contributo a suo carico e di quella trattenuta sulla retribuzione corrisposta all'operaio, nonché delle relative registrazioni sui documenti di legge.

 

Articolo 7 - PRESTAZIONI DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

Le prestazioni della "CASSA EDILE" sono stabilite dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni nazionali ai sensi dei punti 1 e 2 dell'articolo 1 del presente Statuto e dagli accordi locali stipulati, per le materie non disciplinate o demandate dagli accordi nazionali suddetti, dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di Benevento aderenti alle richiamate Associazioni nazionali.

Le prestazioni demandate agli accordi locali sono concordate dalle Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente nei limiti delle disponibilità dell'esercizio accertate dal Comitato di Gestione e comunicate alla CNCE.

La Cassa Edile dà automatica ed integrale applicazione alle regolamentazioni per le prestazioni, nazionali e territoriali, stipulate fra le Organizzazioni di cui ai commi precedenti.

La CNCE verifica la rispondenza alla disciplina nazionale e territoriale delle attuazioni poste in essere nella Cassa Edile.

 

Articolo 8 - ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO

Sono Organi della CASSA EDILE:

  • il Presidente
  • il Vice- Presidente
  • il Comitato di Presidenza
  • il Comitato di Gestione
  • il Consiglio Generale
  • il Collegio Sindacale

Gli organi delle Casse Edili sono vincolati ad applicare gli accordi nazionali e territoriali e a non assumere decisioni in contrasto con gli stessi oltre a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie degli accordi nazionali medesimi.

 

Articolo 9 - PRESIDENTE

Il Presidente della CASSA EDILE è designato dalla Associazione territoriale delle imprese di cui al punto 1 dell'articolo 1.

Il Presidente presiede il Comitato di Gestione e il Consiglio Generale, ha la firma sociale e rappresenta legalmente la Cassa di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente dura in carica 3 anni, è però facoltà dell’Associazione designante di riconfermarlo o sostituirlo.

Spetta al Presidente di:

  1. provvedere alla convocazione ordinaria e straordinaria del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale, sentito il Vice Presidente, e presiederne le riunioni;
  2. sovraintendere, di concerto con il Vice Presidente, alla applicazione dello Statuto;
  3. dare esecuzione, di concerto con il Vice Presidente, alle deliberazioni del Comitato di Gestione.

In caso di assenza o di impedimenti, il Presidente può delegare per iscritto ad altro componente del Comitato di Gestione, fra quelli nominati dall'Associazione imprenditoriale, tutte o parte delle sue funzioni.

In caso di dimissioni non dovute a ragioni di forza maggiore il Presidente resta in carica fino a che l'Associazione territoriale di cui al primo comma non abbia provveduto alla sua sostituzione.

 

Articolo 10 - VICE PRESIDENTE

Uno fra i membri nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori assume, su designazione congiunta di queste, la funzione di Vice Presidente.

Il Vice Presidente della Cassa Edile dura in carica 2 anni, salva la facoltà di sostituzione di cui alla lettera c)dell’ articolo 12.

Spetta al Vice Presidente:

  1. sovraintendere, di concerto con il Presidente, all'applicazione dello Statuto;
  2. dare esecuzione, di concerto con il Presidente, alle deliberazioni del Comitato di Gestione.

In caso di assenza o impedimenti, il Vice Presidente può delegare per iscritto ad altro componente del Comitato di Gestione, fra quelli nominati dai Sindacati dei lavoratori, tutte o parte delle sue funzioni.

In caso di dimissioni non dovute a ragioni di forza maggiore il Vice Presidente resta in carica fino a che le Organizzazioni territoriali di cui al primo comma non abbiano provveduto alla sua sostituzione.

 

Articolo 11 - COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dal Vice Presidente.

Alle riunioni del Comitato di Presidenza può partecipare un componente espresso dalle Organizzazioni artigiane di cui al punto 2 dell’articolo 1.

Spetta al Comitato di Presidenza di:

  • sovraintendere all'applicazione dello Statuto e dare esecuzione alle delibere del Comitato di Gestione;
  • curare l'impiego dei fondi in conformità alle deliberazioni del Comitato di Gestione e i rapporti con gli istituti di credito;
  • decidere, in prima istanza, sugli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, imprese ed operai, in materia di contributi e prestazioni. Le deliberazioni del Comitato di Presidenza sono impugnabili, entro 30 giorni dalla notifica, innanzi al Consiglio Generale che decide in via definitiva.

Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione e il movimento dei fondi della Cassa Edile deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente.

 

Articolo 12 - COMITATO DI GESTIONE

  1. COMPITI

Il Comitato di Gestione ha il compito di provvedere alla amministrazione e gestione della CASSA EDILE compiendo gli atti necessari allo scopo, nell’ambito degli accordi di cui al punto 2

In particolare il Comitato di Gestione:

  1. predispone il piano previsionale delle entrate e delle uscite con i correlativi piani di attività, in attuazione degli accordi stipulati dalle Organizzazioni territoriali ai sensi dei punti 1 e 2 dell'articolo 1 relativi ai contributi e alle prestazioni;
  2. predispone il bilancio consuntivo;
  3. delibera i regolamenti interni alla Cassa
  4. vigila sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi della Cassa e, in particolar modo, su quelli riguardanti la riscossione dei contributi;
  5. stabilisce, in conformità agli accordi nazionali e alle disposizioni della CNCE, le modalità operative relative alla denuncia e al versamento dei contributi;
  6. provvede alla formazione ed alla amministrazione dei Fondi di riserva relativi alle gestioni curate dalla Cassa, ed al Patrimonio della stessa, secondo le norme contenute nel presente Statuto;
  7. cura la propaganda a mezzo di pubblicazioni periodiche e straordinarie; promuove convegni e conferenze per diffondere tra le imprese e gli operai gli scopi e il funzionamento della Cassa;
  8. cura la raccolta dei dati statistici e la loro illustrazione e pubblicazione;
  9. accorda pegni, ipoteche, fidejussioni e consente iscrizioni, postergazioni, cancellazioni d'ogni sorta nei pubblici registri ipotecari, censuari o nel G.L. del Debito Pubblico, con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità, anche per la rinuncia di ipoteche legali, transige e compromette in arbitri od amichevoli compositori, muove e sostiene liti o ne recede, appella e ricorre per revocazione o cassazione, offre, deferisce ed accetta i giuramenti, nomina procuratori speciali ed elegge domicili, acquista, vende immobili per fini statutari;
  10. promuove i provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene convenienti per il buon funzionamento della Cassa ;
  11. delibera le assunzioni e i licenziamenti del personale della Cassa e ne fissa il trattamento, in conformità all'articolo16;
  12. stabilisce le modalità attuative delle deliberazioni e delle direttive di competenza della Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili;
  13. può costituire al proprio interno Commissioni di lavoro per argomenti specifici.

 

  1. COMPOSIZIONE

Il Comitato di Gestione è costituito in forma paritetica complessivamente da 12 componenti di cui:

  1. sei nominati dall'Associazione territoriale aderente all'ANCE;
  2. sei nominati congiuntamente dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori di cui all'articolo 1.

La partecipazione delle Organizzazioni artigiane è fissata, con nomina diretta, in ottemperanza a quanto pattuito con il Protocollo d’intesa 18 dicembre 1998, con gli ulteriori accordi modificativi ed integrativi dello stesso e con l’accordo locale sulle modalità di attuazione.

  1. DURATA E GRATUITA’ DELLA CARICA

I componenti del Comitato di Gestione durano in carica un triennio e possono essere confermati.

E' però data facoltà alle Associazioni sindacali designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio.

I componenti nominati in sostituzione di quelli cessati restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti questi ultimi.

La carica è gratuita.

  1. CONVOCAZIONI

Il Comitato di Gestione si riunisce ordinariamente ogni qualvolta se ne presenti la necessità e, comunque, almeno una volta al trimestre e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente, dal Vice Presidente, da un terzo dei membri del Comitato stesso o dal Collegio Sindacale.

La convocazione del Comitato di Gestione è fatta mediante avviso scritto , da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di eccezionale urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a quarantotto ore.

Gli avvisi dovranno contenere la indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e dell’ordine del giorno.

Di norma il Direttore della Cassa partecipa alle riunioni e svolge le funzioni di segreteria.

  1. DELIBERAZIONI

Per la validità delle riunioni del Comitato di Gestione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti .

Nel caso di attuazione del secondo comma del paragrafo 1)della lettera B), per la validità delle adunanze del Comitato di Gestione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei due terzi dei componenti.

 

Articolo 13 - CONSIGLIO GENERALE

  1. COMPITI

Spetta al Consiglio Generale di:

  • esaminare e valutare il piano previsionale delle entrate e delle uscite;
  • approvare il bilancio consuntivo della Cassa;
  • decidere gli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, imprese o operai, in materia di contributi e prestazioni avverso le decisioni del Comitato di Presidenza.
  1. COMPOSIZIONE

Il Consiglio Generale è composto da:

  1. dodici componenti del Comitato di Gestione ;
  2. tre componenti nominati dall'Associazione territoriale aderente all'ANCE,
  3. tre componenti nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori di cui all’art. 1.

Uno dei posti di cui alla lettera b) può essere coperto da un rappresentante  nominato dalle Organizzazioni artigiane di cui al punto 2 dell’articolo 1.

  1. DURATA E GRATUITÀ DELLA CARICA

I componenti del Consiglio Generale durano in carica un triennio e possono essere confermati.

E' data facoltà alle Associazioni sindacali designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio.

I componenti nominati in sostituzione di quelli cessati restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti questi ultimi.

La carica è gratuita.

  1. CONVOCAZIONI

Il Consiglio Generale si riunisce ordinariamente due volte l'anno e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto da un terzo dei membri del Consiglio stesso o dal Collegio Sindacale .

La convocazione del Consiglio Generale è fatta mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di eccezionale urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a quarantotto ore.

Gli avvisi dovranno contenere la indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e dell’ordine del giorno.

  1. DELIBERAZIONI

Per la validità delle riunioni del Consiglio Generale è necessaria la presenza di due terzi dei suoi componenti.

Ciascun componente ha diritto a un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Articolo 14 - COLLEGIO SINDACALE

  1. COMPOSIZIONE

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri di cui due designati rispettivamente dall'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro e da quelle dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali di cui al punto 1 dell'articolo 1.

Il terzo membro, che presiede il Collegio, è scelto, di comune accordo, tra le Organizzazioni di cui al punto 2 dell’articolo 1. In mancanza dell'accordo, la designazione è fatta dall’ordine provinciale dei Dottori Commercialisti.

I membri del Collegio Sindacale devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili.

  1. ATTRIBUZIONI

I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli art.2403, 2404 e 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili.

In particolare il Collegio Sindacale esamina il bilancio consuntivo della CASSA EDILE per controllarne la rispondenza ai registri contabili.

Essi devono immediatamente riferire al Comitato di Gestione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni.

Il Collegio Sindacale si riunisce, senza alcuna formalità, ordinariamente una volta al trimestre, o quando uno dei membri ne faccia richiesta al Presidente del Collegio Sindacale.

I Sindaci possono partecipare, senza voto deliberativo, alle riunioni del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale.

  1. DURATA

I Sindaci durano in carica tre esercizi finanziari e non possono essere revocati se non per giusta causa.

  1. COMPENSI

Ai Sindaci è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Comitato di Gestione quando non sia previsto da disposizioni di legge.

 

Articolo 15 - DIRETTORE

Gli Uffici della Cassa sono retti da un Direttore nominato, esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalità, dal Comitato di Gestione  che ne fissa le attribuzioni e il trattamento economico.

Il Direttore, sotto il controllo della Presidenza e del Comitato di Gestione - ai quali risponde direttamente per i compiti a lui affidati - dà attuazione alle deliberazioni dei predetti organi statutari.

Il Direttore, che è il capo del personale, è responsabile degli Uffici della Cassa da lui diretti e organizzati sulla base delle direttive ricevute dagli organi gestionali.

In particolare, il Direttore:

  1. organizza e dirige il personale della Cassa;
  2. sovraintende alla compilazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite e del bilancio consuntivo della Cassa;
  3. sovraintende e vigila sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi;
  4. partecipa, di norma, in qualità di segretario, alle riunioni del Comitato di Presidenza, del Comitato di Gestione, del Consiglio Generale e ne cura la redazione dei verbali che sottoscrive unitamente al Presidente ed al Vice Presidente;
  5. coadiuva il Comitato di Presidenza nell'impiego e nella gestione dei fondi della Cassa e nel mantenere i rapporti con gli istituti di credito ;
  6. riferisce annualmente dei risultati relativi all’estensione della sfera di tutela della Cassa alle imprese ed ai lavoratori non iscritti.

 

Articolo 16 - PERSONALE DELLA CASSA

L'assunzione del personale della "CASSA" è decisa dal Comitato di Gestione, su proposta del Comitato di Presidenza sulla base di una selezione collegata esclusivamente ai criteri di professionalità.

Il trattamento economico e normativo del personale dipendente della "CASSA" è stabilito dal Comitato di Gestione su proposta del Comitato di Presidenza, sentito il Direttore.

 

Articolo 17 - PATRIMONIO

Il Patrimonio della "CASSA" è costituito:

  1. dai beni immobili che, per acquisti, lasciti, donazioni o qualunque altro titolo, vengano in proprietà della Cassa;
  2. dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve e accantonamenti;
  3. dai beni mobili e dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed, in genere, per atti di liberalità;
  4. dalle somme che, per qualsiasi titolo e previe le necessarie autorizzazioni di legge, entrino a far parte del patrimonio della Cassa.

I capitali costituenti il patrimonio possono essere impiegati in titoli dello Stato di Paesi della Comunità Europea o titoli o obbligazioni garantiti dagli stessi o in altri strumenti finanziari autorizzati dalla CNCE.

 

Articolo 18 - ENTRATE

Costituiscono entrate della Cassa:

  1. i contributi ad essa dovuti sia da parte delle imprese, sia da parte dei lavoratori;
  2. gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;
  3. le maggiorazioni contributive, i contributi aggiuntivi, gli interessi di mora e tutte le altre eventuali sanzioni amministrative disposte dal Comitato di Gestione per ritardati versamenti dei contributi dovuti;
  4. le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità aventi scopi di immediata erogazione oppure per sovvenzioni riguardanti specifiche assistenze gestite dalla Cassa;
  5. le somme che, per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, entrino nella disponibilità della Cassa.

 

Articolo 19 - PRELEVAMENTI E SPESE

Alle spese di gestione la "CASSA EDILE" farà fronte con le entrate citate all'articolo precedente escluse quelle di cui alla lettera d).

Ogni prelevamento di fondi ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario o straordinario, dovranno essere giustificati dalla relativa documentazione vistata dal Direttore.

Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione o il movimento dei fondi della Cassa Edile deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente e il Vice Presidente debbono in ogni caso farsi sostituire, agli effetti del presente articolo, con delega scritta ad altro componente del Comitato di Gestione fra quelli nominati, rispettivamente, dall'Associazione imprenditoriale e dai Sindacati dei lavoratori.

 

Articolo 20 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L'esercizio finanziario della "CASSA EDILE" ha inizio il 1° ottobre di ogni anno e termina il 30 settembre dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio il Comitato di Gestione provvede a predisporre il Bilancio consuntivo - riguardante e comprendente le singole gestioni della "CASSA" - che deve riportare in forma chiara e precisa i risultati del rendiconto economico e della situazione patrimoniale.

In ogni caso i dati relativi al bilancio devono corrispondere alle voci indicate nello schema di bilancio tipo appositamente previsto negli accordi nazionali.

Allo schema di bilancio deve essere unita la relazione della Società di revisione secondo le disposizioni ed i criteri stabiliti dagli accordi nazionali.

Lo schema di bilancio deve essere messo a disposizione del Collegio sindacale almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione in cui si deve procedere alla sua approvazione

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dal Consiglio Generale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è chiuso l'esercizio.

Entro trenta giorni dalla sua approvazione, il bilancio consuntivo - situazione patrimoniale e rendiconto economico - accompagnato dalle relazioni del Presidente della "CASSA EDILE", del Collegio Sindacale e corredato in ogni caso dei dati statistici analitici congiuntamente richiesti dalle Organizzazioni territoriali di cui al punto 2 dell'articolo 1 rappresentate nel Comitato di Gestione e da ogni altro allegato tecnico, deve essere inviato alla Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili.

Ricevuto tale verbale dall'Organizzazione che sarà incaricata di trasmetterglielo, il Presidente della Cassa Edile ne darà lettura al Comitato di Gestione in occasione della sua prima riunione.

Il piano previsionale delle entrate e delle uscite dell'esercizio finanziario cui si riferisce deve essere predisposto dal Comitato di Gestione e sottoposto all'esame e alla valutazione del Consiglio Generale entro tre mesi dall'inizio dell'esercizio.

Il piano previsionale deve essere trasmesso alle Organizzazioni territoriali di cui all’articolo 1 entro il termine di trenta giorni dalla sua approvazione.

 

Articolo 21 - LIQUIDAZIONE

La messa in liquidazione della "CASSA EDILE" è disposta con accordo tra le Organizzazioni territoriali di cui al punto 1 dell'articolo 1 su conforme decisione congiunta delle Associazioni nazionali di cui al medesimo punto 1 dell'articolo 1.

Dovrà pure operarsi la messa in liquidazione qualora la "CASSA EDILE" cessi da ogni attività per disposizione di legge.

Qualora ricorrano i termini di cui al comma 3 dell’allegato uno dell’accordo 18 dicembre 1998, la messa in liquidazione della Cassa Edile è disposta inoltre con intesa con le Associazioni artigiane di cui all’art. 1.

Trascorsi 6 mesi dalla messa in liquidazione provvederà, in difetto, il Presidente del Tribunale di Benevento

Le Organizzazioni predette determinano, all'atto della messa in liquidazione della "CASSA EDILE", i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

In caso di disaccordo, tale devoluzione sarà fatta secondo le decisioni del Presidente del Tribunale di Benevento.

 

Articolo 22 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Eventuali modifiche al presente Statuto sono di competenza delle Associazioni territoriali che hanno approvato lo Statuto medesimo, sentito il parere del Comitato di Gestione e quello di conformità della Commissione nazionale paritetica per le "Casse Edili" (CNCE).

 

Articolo 23 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.