Regolamento di attuazione dello statuto
Rapporti tra Imprese e Cassa
Articolo 1
In conformità alle disposizioni della contrattazione collettiva del settore, le imprese e gli operai che si avvalgono dei servizi e delle prestazioni della Cassa Edile, sono tenuti a rilasciare alla Cassa stessa dichiarazione di adesione al CCNL ed al relativo accordo integrativo provinciale in vigore, nonché allo Statuto della Cassa Edile ed al presente Regolamento.
Articolo 2
La Cassa riscuote dai datori di lavoro e dai lavoratori i contributi, di seguito indicati, previsti dal CCNL di settore e dall'accordo integrativo provinciale in vigore:
a) percentuale complessiva del trattamento per ferie (8,50%), gratifica natalizia (10%), retribuzioni dei permessi individuali,delle ore di riduzione di orario nel periodo invernale e delle ex festività nazionali del 2 giugno e 4 novembre (4,5%) fino al 31.12.93 e 4,95% dall'1.1.94 nella misura del 23,45%, oppure da quelle ridotte previste per determinati periodi di assenza dal lavoro;
b) del contributo a carico dei datori di lavoro per l'anzianità professionale edile,nella misura del 2,80%;
c) delle quote paritetiche nazionali di adesione contrattuale (0,185% a carico dei datori di lavoro e 0,185% a carico degli operai) nella misura complessiva dello 0,37%;
d) contributo Cassa Edile (impresa 2,30% - lavoratori 0,50%);
e) Scuola Edile 0,50%
f) quote sindacali 1,72% paritetico; g) fondo di solidarietà 1,5%.
Tutti i contributi sopra riportati sono correlativi ed inscindibili tra loro e debbono essere conteggiati sulla paga base,sull'indennità territoriale e sulla contingenza. La denuncia nominativa dei lavoratori occupati,da redigersi esclusivamente sui moduli predisposti dalla Cassa Edile messi a disposizione dei datori di lavoro, deve essere mensile e per ogni singolo cantiere. La denuncia deve essere trasmessa alla Cassa entro il 30' giorno dalla scadenza del periodo di paga cui si riferisce.
La Cassa Edile non risponderà degli eventuali errori di compilazione della denuncia, nè di eventuali ritardi che si possano verificare nel rimborso degli accantonamenti ai lavoratori,a causa della tardiva presentazione delle denunce.
Articolo 3
Il datore di lavoro è responsabile delle omissioni e delle dichiarazioni erronee o inesatte dei dati contenuti nella denuncia, salvo ogni azione da parte della Cassa Edile per la reintegrazione dei danni eventualmente sofferti.
Articolo 4
Gli importi delle quote corrispondenti alla percentuale per ferie, gratifica natalizia e riposi annui,nella misura determinata dai contratti collettivi in vigore, devono essere accantonati dalle imprese presso la Cassa Edile con versamenti entro il 30' giorno successiivo alla scadenza dell'ultimo periodo di paga.
Il rilascio della certificazione liberatoria, per il cantiere di riferimento, per lavori ultimati. è subordinato al versamento delle quote di cui al precedente art. 2, unitamente ad eventuali interessi di mora dovuti.
Articolo 5
In caso di tardivo versamento sono dovuti alla Cassa Edile gli interessi di mora nella misura del tasso ufficiale di sconto della Banca d'Italia per mese o frazione di mese di ritardo. Per le imprese che non si attengono a quanto previsto all'art. 1 del presente Regolamento, gli interessi di mora sono dovuti dal 30' giorno dalla scadenza del periodo cui si riferiscono.
Articolo 6
I versamenti sono effettuati a mezzo accrediti sugli Istituti bancari indicati dalla Cassa Edile o a mezzo conto corrente postale.
Amministrazione dei Fondi
Articolo 7
Presso la Cassa Edile di Benevento sono istituiti:
Articolo 8
Nell'anagrafe delle singole imprese devono essere praticamente trascritti gli importi versati per ogni periodo di paga rispettivamente a titolo di contributo paritetico e di accantonamento, gli eventuali interessi di mora,gli incassi per contributo ANCE, nonché gli incassi per contributo sindacati.
Nell'anagrafe dei singoli operai devono,invece,essere trascritti gli importi versati per accantonamento quali risultano dalle denunce nominative,la cifra ed il tipo di assistenza di cui ha goduto l'operaio durante l'anno e l'eventuale delega di adesione ai sindacati costituenti la Cassa Edile.
In occasione del rimborso semestrale degli accantonamenti deve essere anche indicato il totale riassuntivo dei versamenti effettuati e delle somme inviate a ciascun operaio.
Articolo 9
A ciascun impresa od operaio potrà essere rilasciato dalla Cassa documento attestante la propria iscrizione ed eventualmente un estratto conto di posizione,che non vale assolutamente quale certificazione liberatoria nei confronti degli enti.
Il rilascio di detta dichiarazione è subordinato al buon esito degli accertamenti che la Cassa effettuerà sulla documentazione in suo possesso.
Articolo 10
Alla fine di ogni trimestre dovranno essere controllati gli accantonamenti in rapporto ai bollettini di versamento ed i depositi presso gli Istituti bancari e postali.
Il Collegio Sindacale redigerà e sottoscriverà apposito verbale con le risultanze del controllo.
Articolo 11
La Cassa Edile provvederà alla liquidazione dell'accantonamento in occasione del Ferragosto ed in occasione del Natale.
In occasione del Ferragosto verrano inviate a ciascun operaio le spettanze accantonate relative al periodo 1° ottobre / 31 marzo.
In occasione del Natale verranno inviate a ciascun operaio le spet- tanze accantonate relative al I' aprile/30 settembre, salvo eventuali modifiche apportate al contratto nazionale.
Per le competenze relative al semestre aprile/settembre, la Cassa Edile provvederà ad una prima liquidazione entro il 5 dicembre, per le imprese in regola al 30 novembre.
Per le competenze relative al semestre ottobrelmarzo, la Cassa Edile provvederà ad una prima liquidazione entro il 10 luglio per le imprese in regola al 30 giugno.
Articolo 12
Le competenze e tutte le prestazioni erogate a ciascun operaio verranno spedite con assegno circolare o con assegno postale, non trasferibili.
Articolo 13
Qualsiasi reclamo nei confronti della Cassa Edile, relativo alla mancata liquidazione oppure a difetto di rispondenza tra spettanze attribuite e depositate a favore dell'operaio, dovrà essere presentato dallo stesso alla Cassa Edile entro sei mesi dalla data in cui le spettanze saranno divenute liquide ed esigibili.
Liquidità ed esigibilità che inizieranno a decorrere dalla data in cui gli assegni di pagamento saranno emessi.
Articolo 14
Pagamenti o erogazioni che per qualsiasi motivo non venissero riscossi dagli interessati o dai loro aventi causa,verranno accantonati in apposito conto dopo che la Cassa avrà esperito tutti i tentativi possibili per rintracciare l'operaio o gli aventi diritto.
Questa somma resterà a disposzione degli aventi diritto che ne faranno richiesta. Trascorsi 5 anni dalla data di esigibilità, l'operaio o gli aventi causa perderanno il diritto al rimborso e le relative somme saranno utilizzate, con apposita delibera del Comitato di Gestione. Le pratiche rimborsate saranno portate in visione, volta per volta, al Comitato di Gestione.
Articolo 15
Il pagamento anticipato delle somme accantonate potrà aver luogo, su domanda dell'operaio o dei suoi aventi diritto, solo nei casi espressamente previsti nell'art. 6 dello Statuto della Cassa.
Il Comitato di Gestione, a suo insindacabile giudizio, potrà anticipare, in caso di estremo e provato stato di bisogno, le spettanze, maturate, all'operaio che ne farà richiesta scritta.
L'operaio,in questo caso,perderà il diritto a qualsiasi forma di assistenza, per l'anno di gestione in corso, prescritta dal vigente CCNL e dai vigenti accordi integrativi provinciali.
Articolo 16
il conto gestione di cui all'art. 5 dello Statuto della Cassa è alimentato da:
a) contributo gestionale;
b) eventuali interessi di mora a carico delle imprese;
c) interessi attivi bancari e postali di ogni conto gestito dalla Cassa Edile;
d) somme incassate per lasciti,donazioni, atti di liberalità.
Il Comitato di Presidenza attinge al suddetto fondo tutte le spese occorrenti per il funzionamento della Cassa,compresi indennizzi e rimborso spese,ai sensi dell'art. 21 dello Statuto.
Il Comitato di Gestione,compatibilmente alle disponibilità di bilancio, potrà deliberare, ogni anno, la somma che intende devolvere ai fini assistenziali e per attività culturali e promozionali del settore.
Articolo 17
La Cassa Edile cura, gratuitamente, gli incassi del contributo dell'Associazione territoriale dei datori di lavoro aderente all'ANCE e del contributo delle Organizzazioni territoriali dei lavoratori.
Cura,anche,nel modo previsto dal punto 6 dell'allegato H del CCNL, gli incassi delle deleghe rilasciate dai lavoratoti iscritti a favore delle Organizzazioni territoriali costituenti la Cassa Edile.
Assistenza
Articolo 18
La Cassa Edile gestisce le forme di prestazioni assistenziali prescritte dal vigente CCNL e dai vigenti accordi integrativi provinciali.
Il Comitato di Gestione, compatibilmente alle possibilità di bilancio, potrà deliberare, in sede di redazione del bilancio previsíonale delle entrate e delle uscite, l'istituzione delle prestazioni assistenziali che riterrà più opportune.
In pari tempo, potrà apportare modifiche alle prestazioni in atto a seconda delle circostanze contingenti.
Le modalità di attuazione,relativamente ad ogni prestazione, verrano stabilite di volta in volta dal Comitato di Gestione.
Delle prestazioni istituite o confermate verrà data ogni volta opportuna comunicazione alle imprese e a tutti gli operai, con il risalto e le esplicazioni necessarie.
Articolo 19
Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, possono fruire delle prestazioni gestite dalla Cassa Edile e previste dal presente Regolamento di attuazione, soltanto i lavoratori iscritti alla Cassa stessa, per i quali risultino versati, nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento assistibile, i contributi e le percentuali di accantonamento previsti dal CCNL e dagli accordi integrativi provinciali.
Articolo 20
Le eventuali prestazioni extracontrattuali, determinate dal Comitato di Gestione ai sensi dell'art. 5 dello Statuto della Cassa,potranno essere ottenute dai lavoratori a seguito di richiesta scritta, pena decadenza dal diritto.
Articolo 21
La Cassa Edile si avvarrà della consulenza di legali, nominati dal Comitato di Gestione, per tutte le necessità occorrenti per il suo buon funzionamento.
Articolo 22
Quanto non previsto dal presente Regolamento, sarà disciplinato,di volta in volta,dal Comitato di Gestione,a mezzo delibere che andranno ad integrare il Regolamento in vigore.
Articolo 23
Il presente Regolamento,entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Comitato di Gestione della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Benevento.