Semplificazioni in materia di DURC

Semplificazioni in materia di DURC

Semplificazioni in materia di DURC

Si comunica che il Decreto Legge 21 giugno 2013 n.69 contiene all'art. 31 "semplificazioni in materia di DURC", alcune disposizioni riguardanti il rilascio del Documento di Regolarità Contributiva.

Si segnala, innanziotutto, la conferma dell'obbligo, per le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicataru, dell'acquisizione d'ufficio del Durc, in particolare ai fini del pagamento dei lavori all'imopresa affidataria e a quelle subappaltatrici.

E' confermato, inoltre, l'intervento sostitutivo delle stazioni appaltanti e degli altri enti aggioudicatori, con il pagamento diretto nei confronti degli enti previdenziali e assicuratici e della Cassa Edile nei casi di DURC, richiesti per stati di avanzanzamento lavori, che segnalino un'inadempienza contributiva.

Nel ribadire che il Durc deve essere acquisito d'ufficio in tutte le fasi riguardanti lo svolgimento dell'appalto (verifica autodichiarazione, aggiudicazione, stipula contratto, SAL e liquidazione finale), il decreto ne stabilisce la validità di 180 giorni dalla data di emissione e ne consente l'utilizzo. nello stessi periodo per finalità diverse.

La norma precisa, infattum che il Durc richiesto per verifica dell'autodichiarazione per la partecipazione alla gara d'appalto può essere utilizzato, se in corso di validità, anche per le fasi di aggiudicazione e di stipula contratto mentre il Durc richiesto per SAL è valido anche per certificati di collaudo, regolare esecuzione o conformuità ma non è utilizzabile per il pagamento del saldo finale, per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo Durc.

La maggiore innovazione introdotta riguarda l'obbligo per le stazioni appaltanti di acquisire il Durc, dopo la stipula del contratto, ogni 180 iorni e di utilizzarlo per il pagamento dei SAL che ricadono all'interno del periodo di validità di ciascun documento.

Appare evidente come tale norma comporti un cambiamento rilevante nella procedura seguita dal sistema delle Casse Edili che, ad oggi, effettua la verifica della regolarità contributiva dell'impresa in relazione al periodo di esecuzione dei lavori oggetto di ogni specifico SAL.

Nel fare riserva di fornire ulteriori riflessioni ed indicazioni operative su quest'ultimo punto successivamente all'esame in corso da parte delle Associazioni nazionali, si sottolinea, infine, che il descreto prevedem come modalità di invito alla regolarizzazione, l'invio di una PEC all'impresa o al suo consulente con l'indicazione analitica delle cause di irregolarità.


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Testo dell'informativa